Domande Frequenti
Il programma di donazione “Amico dell’UNICEF” è promosso attraverso diversi canali: con attività di contatto diretto con le persone in posti pubblici e centri commerciali e presso le abitazioni, con campagne televisive, tramite contatto telefonico verso i nostri donatori e via web e canali social.
La donazione regolare ha un importo e frequenza continuativa liberamente scelta (mensile, annuale) e ci permettere di pianificare interventi mirati e a lungo termine. Riceverai la card annuale ‘Amico dell’UNICEF”, aggiornamenti periodici, il riepilogo delle tue donazioni utile ai fini fiscali e un rapporto annuale su ciò che l’UNICEF realizza anche grazie alle tue donazioni.
La donazione singola ha importo liberamente scelto ed ha comunque un valore inestimabile per portare l’aiuto dove c’è più bisogno e per i nostri programmi di intervento in situazioni di emergenza.
Tutte le entrate del Comitato Italiano per l’UNICEF, al netto dei costi sostenuti, sono destinate al finanziamento dei programmi di sviluppo e di emergenza realizzati dall'UNICEF in 150 Paesi e territori del mondo.
Nel 2023 UNICEF Italia ha trasferito 51,2 milioni di euro a sostegno dei programmi dell’organizzazione per i bambini e gli adolescenti nei paesi in via di sviluppo.
Le risorse regolari sono fondi liberi da vincoli di destinazione che permettono all'UNICEF di raggiungere continuativamente tutti i bambini più a rischio e di sostenere programmi di sviluppo a medio e lungo termine.
I fondi vincolati a una destinazione specifica consentono all'UNICEF di operare in un determinato paese o regione del mondo o a un progetto specifico.
Le risorse per fronteggiare le emergenze umanitarie consentono all’UNICEF di rispondere tempestivamente ed efficacemente a una crisi.
La donazione non nasce con una durata fissa, in qualsiasi momento è possibile modifcare l’importo e/o la frequenza, comunicare la variazione della modalità di pagamento scelta (ad esempio rinnovo della carta di credito o cambio delle coordinate bancarie), sospendere la donazione regolare per qualche mese o terminarla inviando una email a donatori@unicef.it o chiamando il numero verde 800 745000.
L'UNICEF non si occupa di adozioni a distanza di singoli bambini ma di programmi di sostegno per le intere comunità. Evitiamo un approccio "assistenzialista" nei paesi in cui operiamo, formiamo personale sul posto e collaboriamo con i governi locali in modo da rendere le comunità autosufficienti. Inoltre i programmi di adozione a distanza presentano alti costi di gestione per il materiale da produrre (lettere, fotografie ecc.) e per il personale supplementare necessario a monitorarli.
Tutti possono disporre dei propri beni per testamento ad esclusione di coloro che al momento della redazione del testamento sono incapaci di intendere e di volere, dei minori e degli interdetti per infermità mentale.
Solo nel caso in cui si voglia redigere il testamento pubblico. Si può anche scegliere di fare il testamento olografo, ovvero scritto di proprio pugno datato e firmato. In questo caso il notaio può essere d’aiuto per la corretta indicazione della propria volontà testamentaria.
Tutti i beni ricevuti per volontà testamentaria vengono utilizzati nei progetti in favore dei bambini e delle bambine là dove ci sarà bisogno più immediato nel momento in cui se ne viene in possesso. Vengono da noi venduti e liquidati sulla base di stime indipendenti e al miglior prezzo realizzabile sul mercato per destinare il ricavato a questi progetti. Quando l’UNICEF è nominato erede, prima di procedere alla vendita dei beni, chiede sempre l’autorizzazione del Tribunale competente.
No, sono totalmente esenti da tassazione (art.3D.Lgs.346/1990 modificato dalla L.383/2001). Questo vuol dire che il loro valore viene interamente utilizzato in favore dei progetti per l’infanzia.
Assolutamente si, come indicato anche nel nostro Codice Etico e nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Se si hanno eredi legittimari (coniuge, figli o genitori) questi hanno diritto per legge ad una quota legittima. Se il lascito all’UNICEF rappresenta o rientra nella quota disponibile del testatore non occorre fare altro testamento, il resto del patrimonio andrà per legge ai legittimari. Se non ci sono eredi legittimari non occorre fare altro testamento se si vuole che il resto del proprio patrimonio vada ai parenti entro il 6 grado o in assenza di questi, allo Stato.
L’UNICEF può essere nominato insieme ad altri eredi. L'importante è che venga indicato chiaramente ciascun erede o legatario e ciò che viene lasciato ad ognuno di essi.
Il testamento olografo rappresenta la forma più semplice di testamento: deve essere scritto interamente di pugno dal testatore e deve contenere la data e la sua firma. È consigliabile consegnarlo poi a persona di fiducia o a un notaio per evitare ogni rischio di perdita. Il testamento pubblico viene dichiarato dal testatore alla presenza di due testimoni, al notaio che ne cura la redazione per iscritto.
Le donazioni effettuate al Comitato per l'UNICEF - Fondazione Onlus con qualsiasi mezzo di pagamento, ad esclusione di quelle per contanti, godono dei seguenti benefici fiscali, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative e prassi:
- sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 30% del loro ammontare fino a un massimo di 30.000 € (art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017 - Codice del Terzo Settore) le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore del Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus
- sono deducibili nel limite del 10% del proprio reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017) le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate al Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus. Qualora tale importo fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere portata in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, fino al quarto anno, fino a concorrenza del suo ammontare.
In generale, i benefici non sono cumulabili tra loro, ma è necessario attenersi alle disposizioni e istruzioni fiscali per la verifica della loro eventuale cumulabilità.
Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
Ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa, il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus dichiara di tenere scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione e redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tale documento viene certificato da primaria società di revisione.
Le erogazioni liberali della tua azienda all'UNICEF, oltre ad aiutare i bambini e a comunicare l'immagine solidale della tua azienda all'esterno, sono deducibili fiscalmente.
Le erogazioni liberali a esso effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, a esclusione di quelle in contanti, godono dei seguenti benefici fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative:
- Sono deducibili, per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera a del D.P.R. 917/86), le erogazioni liberali effettuate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione ETS
- Sono deducibili, per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86), le donazioni in denaro effettuate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione ETS
- Sono deducibili, nel limite del 10% del reddito dichiarato senza più il limite massimo di 70.000 € (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore), le liberalità in denaro o in natura erogate a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione ETS. Qualora la deduzione fosse di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
I benefici non sono cumulabili tra loro.