Minori stranieri non accompagnati, una buona legge e tante idee su come applicarla

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06/11/2017

7 novembre 2017 - Spunti di riflessione più che interessanti sono emersi stamattina dal convegno presso la Camera dei Deputati tra le organizzazioni impegnate sul campo a sostegno dei minori migranti e rifugiati e le Istituzioni di riferimento, incentrato sull'applicazione della L. 47/2017 (la c.d. "Legge Zampa") sui minorenni stranieri non accompagnati a 6 mesi dalla sua entrata in vigore. 

Obiettivo dell’incontro, sciogliere i nodi principali che possono ostacolare la piena, rapida e omogenea applicazione di misure che possono fare la differenza in positivo per le migliaia di minori soli giunti in Italia: 14.579 quelli sbarcati sulle nostre coste dall'inizio dell'anno al 25 ottobre, 18.491 quelli attualmente censiti dal sistema di accoglienza italiano .  

La discussione ha posto in evidenza alcuni punti essenziali per garantire efficacia e omogeneità nell’applicazione della legge. 

In primo luogo, si è sottolineata la necessità di un adeguato supporto nell’esercizio della propria funzione ai tantissimi (circa 2.000) tutori volontari che hanno già risposto con entusiasmo all’invito delle istituzioni e a quelli che seguiranno, insieme al necessario accompagnamento alle famiglie affidatarie, per favorire il diffondersi del coinvolgimento attivo dei cittadini nel sostegno ai minori non accompagnati. 

Rispetto alle primissime fasi che riguardano l’arrivo del minore non accompagnato, si è evidenziata l’urgenza di chiare norme di attuazione e di indicazioni agli organi di Pubblica sicurezza rispetto alle modalità dell’identificazione ed eventuale accertamento dell’età del minore, un ambito sinora caratterizzato da prassi operative disomogenee nei diversi territori.

Si è inoltre auspicata l’emanazione del previsto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul primo colloquio con il minore svolto dal personale qualificato del centro di prima accoglienza e la definizione dei contenuti della cartella sociale che accompagnerà il minore lungo il suo percorso in Italia, insieme alle responsabilità di chi la compila.
 
Si rendono necessarie anche istruzioni dettagliate per le Questure sulle modalità per consentire ai minori di presentare la richiesta di asilo già prima della nomina del tutore, con l’ausilio del responsabile della struttura di accoglienza, e di presentare autonomamente la richiesta di permesso di soggiorno per minore età.

Deve essere anche chiarito che il permesso per minore età consente di esercitare attività lavorativa nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro dei minorenni, per superare l’attuale prassi disomogenea.

Riguardo invece il sistema di accoglienza, risulta necessario il rafforzamento in capo al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) attraverso un investimento crescente di risorse sulla seconda accoglienza dei minori migranti non accompagnati, per garantire percorsi di integrazione efficaci ed omogenei in tutto il territorio nazionale.

Nello stesso spirito i Centri di accoglienza straordinari (CAS) dovrebbero essere considerati luoghi di accoglienza residuali da attivare solo in caso di reale emergenza e arrivo imprevisto e sproporzionato, mentre andrebbe evitata del tutto la permanenza dei minorenni all’interno di strutture hotspot.

Tra i punti principali affrontati anche l’accesso all’assistenza sanitaria, all’educazione e alla tutela legale. Nel corso del confronto, è stata posta in evidenza la necessità di un'effettiva e piena attuazione della norma che prevede l’iscrizione obbligatoria dei minori non accompagnati al Servizio Sanitario Nazionale anche prima del rilascio del permesso di soggiorno, con indicazioni che consentano di superare le difficoltà burocratiche derivanti dall’assenza di Codice fiscale o di un indirizzo di residenza.

Allo stesso modo già nei Centri di prima accoglienza va garantito ai minori l’inserimento scolastico, l’accesso alla formazione professionale e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo, ed è essenziale che i tutori (anche provvisori), il personale delle strutture di accoglienza e le altre figure di riferimento del minore informino efficacemente il minore stesso sul suo diritto di partecipare attivamente a tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi che lo riguardano e di nominare una difesa tecnica di fiducia nei procedimenti giurisdizionali, come previsto dalla Legge. 

Le organizzazioni promotrici di questa iniziativa hanno infine auspicato l’istituzione di un tavolo permanente di confronto inter-istituzionale per garantire il coordinamento delle misure di attuazione e il monitoraggio sull’implementazione della legge, e che sia previsto un contatto regolare di questo tavolo con le organizzazioni e associazioni impegnate nella tutela dei minori stranieri non accompagnati. 

06/11/2017

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